“La sentenza sulla legge Calderoli smantella la Legge Calderoli e difende l’unità del Paese. La Corte Costituzionale ha accolto in gran parte e in tutto il suo nucleo essenziale le censure mosse nel ricorso promosso dalla Regione Campania e dalle altre Regioni ricorrenti e, sostanzialmente. ‘riscrive’ la legge nei termini che la stessa Regione Campania ha proposto con un disegno di legge emendativo della Calderoli trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione qualche settimana fa” – è quanto dichiarato dal presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca sullo stop, da parte della Corte costituzionale, della riforma sull’Autonomia promossa e voluta dal centrodestra -.
Tre i punti evidenziati da De Luca
La pronuncia chiarisce, in primo luogo, che contrariamente a quanto previsto dalla legge Calderoli, l’Intesa può avere ad oggetto esclusivamente singole e specifiche funzioni legislative o amministrative e deve essere giustificata in relazione alla singola Regione interessata dal trasferimento. Dunque, nessun trasferimento indiscriminato e generalizzato di funzioni.
È inoltre accolto tutto il gruppo di censure relative alla determinazione dei LEP: la Corte accoglie il motivo di ricorso con il quale si era denunciato che la legge Calderoli contiene, di fatto, una delega in bianco, in quanto non detta i necessari criteri direttivi e principi generali per la determinazione dei LEP.
È altresì accolta la censura relativa alla illegittimità della previsione che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché al legislatore l’aggiornamento dei LEP.
Viene altresì accolta la censura relativa all’illegittimità delle previsioni riguardanti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni all’esito dell’Intesa. La Regione Campania aveva lamentato la mancanza di un meccanismo di correzione dell’entità delle risorse nell’ipotesi in cui le stesse fossero risultate eccedenti rispetto a quanto necessario per l’espletamento delle funzioni. Viene inoltre rilevata l’illegittimità della previsione della mera facoltà, e non dell’obbligo, per le Regioni ammesse alla firma dell’Intesa, di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica.
Con riferimento alla portata dei poteri delle Camere, del tutto sviliti dalla formulazione della legge Calderoli, la pronuncia in sede di interpretazione delle norme chiarirà– tra l’altro- che il Parlamento non sarà tenuto a ratificare o meno l’Intesa, ma potrà modificarne il contenuto. Analogamente, in sede interpretativa, la Corte correggerà la portata della legge in ordine alle materie cosiddette no-LEP chiarendo che i relativi trasferimenti di funzioni non potranno avere ad oggetto i diritti civili e sociali.
Conclusioni
Infine, la sentenza chiarirà anche l’effettiva portata della clausola di invarianza finanziaria, precisando che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle risorse per il finanziamento delle funzioni trasferite, andrà verificato non soltanto il rispetto dei costi e dei fabbisogni standard e dei criteri di efficienza, ma andranno altresì attualizzate le valutazioni finanziarie. Spetterà inoltre al Parlamento colmare i vuoti derivanti da alcune altre questioni sollevate nei ricorsi, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
Il comunicato dà conto, quindi, di un importante monito, contenuto nella sentenza, in merito al potere della Corte di vagliare anche le singole leggi di differenziazione.